LEGGE REGIONALE N. 7 DEL
17-04-2003
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Indice:
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Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato; |
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CAPO I
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1. E’ autorizzata per l’anno 2003, l’iscrizione dello stanziamento,
per competenza e per cassa, di € 10.000,00 sul pertinente
capitolo di spesa 71657 di nuova istituzione nell’ambito della
UPB 13 01 007 denominato “Contributo per l’istituzione e
attivazione dell’Osservatorio regionale sulla accessibilità e la
modalità, finalizzato al monitoraggio e alla programmazione in
materia di interventi tesi all’abbattimento delle barriere
architettoniche”.
2. Alla Direzione regionale “Qualità della vita” è affidato
l’incarico di regolamentare e disciplinare l’istituzione e
l’attivazione dell’Osservatorio regionale sulla accessibilità e
modalità finalizzato al monitoraggio e alla programmazione in
materia di interventi tesi all’abbattimento delle barriere
architettoniche.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 sono
apportate le seguenti variazioni:
- UPB 08 01 012 Cap 251581 € 10.000,00 in diminuzione
- UPB 13 01 007 Cap 71657 € 10.000,00 in aumento
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ARTICOLO 42
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1. E' autorizzata per l'anno 2003 la modifica agli stanziamenti
continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella
seguente tabella ed iscritto nel bilancio di previsione dello
stesso esercizio finanziario:
Provvedimento |
Oggetto |
Importo in € |
Capitolo |
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L.R. |
Anno |
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27 |
1977 |
Contributo per il finanziamento dell’istituto Abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza |
15.000,00 |
61621 |
112 |
1996 |
Contributo finanziario alla deputazione Abruzzese di storia patria |
30.000,00 |
61622 |
27 |
1977 |
Costituzione di un Istituto abruzzese per la storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza |
5.000,00 |
61623 |
46 |
1988 |
Contributo in favore del Comitato Italiano per l’UNICEF per l’istituzione del Difensore dell’Infanzia |
15.625,00 |
71523 |
49 |
1995 |
Contributo al Consiglio regionale dell’Unione Italiana Ciechi |
22.500,00 |
71525 |
56 |
1990 |
Contributo a favore della delegazione regionale corpo soccorso alpino |
93.750,00 |
71620 |
61 |
1984 |
Spese per ulteriore potenziamento e funzionalità della delegazione regionale delle sezioni abruzzesi del club alpino italiano |
5.000,00 |
71621 |
90 |
1991 |
Contributi alle sezioni dell’associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed alle federazioni provinciali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci |
28.125,00 |
71623 |
51 |
1999 |
Contributi al Consiglio regionale d’Abruzzo ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’unione italiana ciechi ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei sordomuti |
300.000,00 |
71625 |
115 |
1997 |
Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili |
211.392,50 |
71626 |
30 |
1990 |
Provvidenze per la sezione provinciale della Unione Italiana Ciechi di Teramo |
22.594,40 |
71628 |
23 |
1975 |
Contributi costanti annui per mutui accesi per il completamento ed ampliamento di opere ospedaliere |
140.992,73 |
81516 |
403 |
1977 |
Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario |
235.000,00 |
102414 |
62 |
1977 |
Concorso negli interessi sui muti di miglioramento per lo sviluppo della zootecnia |
0,00 |
102415 |
61 |
1989 |
Provvidenze annuali in favore del centro recupero rapaci selvatici |
3.125,00 |
141581 |
72 |
1999 |
Contributi per il finanziamento regionale della mobilità ciclistica ed attuazione della legge 366/98 |
364.000,00 |
152321 |
43 |
1976 |
Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento, l’ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento delle opere previste dall’art. 3 |
1.252.000,00 |
152337 |
|
|
Contributi costanti trentacinquennali per il finanziamento di opere pubbliche di pertinenza degli Enti locali e loro aziende |
1.300.000,00 |
152338 |
115 |
2000 |
Contributi agli enti locali per interventi di edilizia scolastica |
600.000,00 |
152373 |
128 |
1997 |
Interventi in materia di parcheggi |
2.342.930,00 |
152377 |
158 |
1998 |
Assegnazione di contributi alle Province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche |
600.000,00 |
152378 |
26 |
1998 |
Contributo al comune di Isola del Gran Sasso interessato al Giubileo del 2000 per interventi di completamento, ammodernamento e sistemazione di acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie nei centri abitati |
147.000,00 |
152397 |
49 |
1975 |
Provvidenze per le manifestazioni turistiche, turismo sociale e giovanile |
100.000,00 |
242390 |
49 |
1975 |
Provvidenze per le manifestazioni turistiche, turismo sociale e giovanile |
81.200,00 |
242391 |
32 |
1975 |
Sviluppo del turismo speleologico e per la conservazione del patrimonio |
7.000,00 |
242392 |
64 |
1999 |
Contributi in conto rata per la realizzazione di piani di riqualificazione urbana |
2.582.285,00 |
262500 |
31 |
1984 |
Contributi in conto interessi di cui all'art. 12 della Legge 29.5.1982, n. 308 in materia energetica - L.R. 18.4.1984, n. 31 |
51.646,00 |
282414 |
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ARTICOLO 45
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1. Il titolo della L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene così
modificato: “Intervento della Regione Abruzzo per la
realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e
l’integrazione sociale delle persone disabili.”
2. All’art. 1, comma 1, aggiungere, dopo scuola a domicilio “e
garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà
e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la
piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.”.
3. All’art. 2 della L.R. 14 settembre 1999, n. 70 è aggiunto il
seguente comma 2:
“2. Hanno diritto alle prestazioni previste dalla presente legge
tutte le persone disabili in relazione alla natura ed alla
consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilititative”
4. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente
art. 4 bis:
“4/bis
Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona
handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza
sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della
persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e
privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e
architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e
il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla
disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e
non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi
educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del
lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di
lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di
trasporto pubblico e privato e l’organizzazione di trasporti
specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio,
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri
abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare
alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di
un’idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un
ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi
diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere
possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo
scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non
consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli
standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed
estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con
l'azione della scuola,
n) sostegno finanziario alle famiglie. Le modalità del sostegno
sono individuate con apposito regolamento da emanare, previo
parere della competente commissione consiliare, di concerto
tra gli assessorati competenti, entro il termine categorico di 90
gg. all’entrata in vigore delle presenti norme. La mancata
emanazione del regolamento comporta l’esercizio del potere
sostitutivo da parte del Presidente della Giunta regionale;
o) istituzione regolamentata dalla Giunta di un Centro di
ricerche e documentazione sul trasferimento delle buone
prassi, anche con il supporto delle Università abruzzesi”.
5. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente
art. 4 ter:
“4/ter
Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai
comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle risorse
previste dalla presente legge e con proprie ordinarie risorse di
bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave
limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso
la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di
sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi
sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può
avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano
richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano
richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) deve avere una
formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b), del comma 2, si estende la
disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto
1991, n. 266”.
6. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente
art. 4 quater:
“4/quater
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di
gravità
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro
attribuite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, possono realizzare
con le risorse previste dalla presente legge e con proprie
ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto
alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli
interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con
handicap in situazione di gravità.
2. Gli enti di cui sopra possono organizzare servizi e prestazioni
per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al
precedente comma per i quali venga meno il sostegno del
nucleo familiare.
3. Le strutture di cui alla lett. l) e le attività di cui alla lett.
m) del
comma 1, dell'art. 4/bis sono realizzate d'intesa con il gruppo di
lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e con gli organi collegiali della scuola.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla
congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla
realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-
riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità,
promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e
organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo
possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui
all'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi
devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative
dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
7. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle
comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi
1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso
effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge,
ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica
destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal D.L. 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il
venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente
legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della
originaria destinazione urbanistica dell'area”.
7. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente
art. 4 quinquies:
“4/quinquies
Diritto all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può
essere impedito da difficoltà di apprendimento ne da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione
dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale
insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il
profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed
affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata.
6. All’elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale
seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6
sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1988, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola
media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico,
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la
scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le
unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i
minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in
situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità
della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non
inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi,
attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle
attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza,
è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali
i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche
gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere
perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in
possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia
un’esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo
di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto”.
1. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente
art. 4 sexsties:
“4 sexsties
Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto
previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517 e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi
e
con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.
A
tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs 18 agosto
2000. n. 267.
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici non che di ogni altra forma di
ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili
e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio,
anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del
piano di studio individuale;
d) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne
precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di
operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono
garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono
garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le
iniziative sperimentali, realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del
profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
5. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti
sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le
convenzioni di cui alla lett. b) del comma 1, nonché il supporto
di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse
destinate, dalla ripartizione dei fondi, della presente legge, alla
copertura degli oneri di cui al presente comma”.
9. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente
art. 5 bis:
“5/bis
Programma annuale e ripartizione dei fondi
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio Qualità della vita
predispone il Programma annuale degli interventi sulla scorta
delle relazioni e delle risultanze dell’anno precedente,
ripartendo, inoltre le risorse tra gli Enti Locali e le Istituzioni
scolastiche che hanno attivato gli interventi previsti dalla
presente legge.
2. Il Programma è sottoposto all’attenzione della competente
Commissione consiliare per il relativo parere.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il
Programma viene predisposto entro il 30 settembre 2003”.
10. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il
seguente art. 6 bis:
“6/bis
Rifinanziamento
La presente legge viene rifinanziata con uno stanziamento
annuale di € 305.000, iscritto al Cap. 71518 dello stato di
previsione della spesa del bilancio, così ridenominato:
“Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della
scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale
delle persone disabili”e Cap.71614”.
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