LEGGE REGIONALE N
CAPO III
Modifiche, integrazioni ed abrogazioni di leggi regionali


ARTICOLO 45

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 17-04-2003
REGIONE ABRUZZO

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 - 2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 50
SPECIALE
del 30 aprile 2003

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   1  

Allegato 1:
Allegato  

 

 

 

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

CAPO I
Disposizioni finanziarie

ARTICOLO 41

 

1. E’ autorizzata per l’anno 2003, l’iscrizione dello stanziamento, 
per competenza e per cassa, di € 10.000,00 sul pertinente 
capitolo di spesa 71657 di nuova istituzione nell’ambito della 
UPB 13 01 007 denominato “Contributo per l’istituzione e 
attivazione  dell’Osservatorio regionale sulla accessibilità e la 
modalità, finalizzato al monitoraggio e alla programmazione in 
materia di interventi tesi all’abbattimento delle barriere 
architettoniche”.
2. Alla Direzione regionale “Qualità della vita” è affidato 
l’incarico di regolamentare e disciplinare l’istituzione e 
l’attivazione dell’Osservatorio regionale sulla accessibilità e 
modalità finalizzato al monitoraggio e alla programmazione in 
materia di interventi tesi all’abbattimento delle barriere 
architettoniche.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 sono 
apportate le seguenti variazioni:
- UPB 08 01 012 Cap 251581      € 10.000,00 in diminuzione
- UPB 13 01 007 Cap 71657        € 10.000,00 in aumento

  

 

 

 

ARTICOLO 42

 

1. E' autorizzata  per l'anno 2003 la modifica agli stanziamenti 
continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella 
seguente tabella ed iscritto nel bilancio di previsione dello 
stesso esercizio finanziario:

Provvedimento

Oggetto

Importo in €

Capitolo

L.R.

Anno

 

 

 

27

1977

Contributo per il finanziamento dell’istituto Abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza

15.000,00

61621

112

1996

Contributo finanziario alla deputazione Abruzzese di storia patria

30.000,00

61622

27

1977

Costituzione di un Istituto abruzzese per la storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza

5.000,00

61623

46

1988

Contributo in favore del Comitato Italiano per l’UNICEF per l’istituzione del Difensore dell’Infanzia

15.625,00

71523

49

1995

Contributo al Consiglio regionale dell’Unione Italiana Ciechi

22.500,00

71525

56

1990

Contributo a favore della delegazione regionale corpo soccorso alpino

93.750,00

71620

61

1984

Spese per ulteriore potenziamento e funzionalità della delegazione regionale delle sezioni abruzzesi del club alpino italiano

5.000,00

71621

90

1991

Contributi alle sezioni dell’associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra ed alle federazioni provinciali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

28.125,00

71623

51

1999

Contributi al Consiglio regionale d’Abruzzo ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’unione italiana ciechi ed alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei sordomuti

300.000,00

71625

115

1997

Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili

211.392,50

71626

30

1990

Provvidenze per la sezione provinciale della Unione Italiana Ciechi di Teramo

22.594,40

71628

23

1975

Contributi costanti annui per mutui accesi per il completamento ed ampliamento di opere ospedaliere

140.992,73

81516

403

1977

Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario

235.000,00

102414

62

1977

Concorso negli interessi sui muti di miglioramento per lo sviluppo della zootecnia

0,00

102415

61

1989

Provvidenze annuali in favore del centro recupero rapaci selvatici

3.125,00

141581

72

1999

Contributi per il finanziamento regionale della mobilità ciclistica ed attuazione della legge 366/98

364.000,00

152321

43

1976

Contributi costanti trentacinquennali per la costruzione, il completamento, l’ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento delle opere previste dall’art. 3

1.252.000,00

152337

 

 

Contributi costanti trentacinquennali per il finanziamento di opere pubbliche di pertinenza degli Enti locali e loro aziende

1.300.000,00

152338

115

2000

Contributi agli enti locali per interventi di edilizia scolastica

600.000,00

152373

128

1997

Interventi in materia di parcheggi

2.342.930,00

152377

158

1998

Assegnazione di contributi alle Province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche

600.000,00

152378

26

1998

Contributo al comune di Isola del Gran Sasso interessato al Giubileo del 2000 per interventi di completamento, ammodernamento e sistemazione di acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie nei centri abitati

147.000,00

152397

49

1975

Provvidenze per le manifestazioni turistiche, turismo sociale e giovanile

100.000,00

242390

49

1975

Provvidenze per le manifestazioni turistiche, turismo sociale e giovanile

81.200,00

242391

32

1975

Sviluppo del turismo speleologico e per la conservazione del patrimonio

7.000,00

242392

64

1999

Contributi in conto rata per la realizzazione di piani di riqualificazione urbana

2.582.285,00

262500

31

1984

Contributi in conto interessi di cui all'art. 12 della Legge 29.5.1982, n. 308 in materia energetica - L.R. 18.4.1984, n. 31

51.646,00

282414


  

 

 

 

1. Il titolo della L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene così 
modificato: “Intervento della Regione Abruzzo per la 
realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e 
l’integrazione sociale delle persone disabili.”
2. All’art. 1, comma 1, aggiungere, dopo scuola a domicilio “e 
garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà 
e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la 
piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.”.
3. All’art. 2 della L.R. 14 settembre 1999, n. 70 è aggiunto il 
seguente comma 2:
“2. Hanno diritto alle prestazioni previste dalla presente legge 
tutte le persone disabili in relazione alla natura ed alla 
consistenza della minorazione, alla capacità complessiva 
individuale residua ed alla efficacia delle terapie riabilititative”
4. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente 
art. 4 bis:
“4/bis
Inserimento ed integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona 
handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza 
sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo 
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della 
persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in 
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia 
personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e 
privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e 
architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o 
aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e 
il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare 
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a 
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla 
disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e 
non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi 
educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del 
lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di 
lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di 
trasporto pubblico e privato e l’organizzazione di trasporti 
specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, 
case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri 
abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare 
alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di 
un’idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un 
ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi 
diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere 
possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o 
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo 
scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non 
consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli 
standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro 
della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, 
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui 
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed 
estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con 
l'azione della scuola,
n) sostegno finanziario alle famiglie. Le modalità del sostegno 
sono individuate con apposito regolamento da emanare, previo 
parere della competente commissione consiliare, di concerto 
tra gli assessorati competenti, entro il termine categorico di 90 
gg. all’entrata in vigore delle presenti norme. La mancata 
emanazione del regolamento comporta l’esercizio del potere 
sostitutivo da parte del Presidente della Giunta regionale;
o) istituzione regolamentata dalla Giunta di un Centro di 
ricerche e documentazione sul trasferimento delle buone 
prassi, anche con il supporto delle Università abruzzesi”.
5. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente 
art. 4 ter:
“4/ter
Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai 
comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle risorse 
previste dalla presente legge e con proprie ordinarie risorse di 
bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave 
limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso 
la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di 
sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di 
integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di 
interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi 
sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può 
avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di 
coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano 
richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano 
richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c)  deve avere una 
formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b), del comma 2, si estende la 
disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 
1991, n. 266”.
6. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente 
art. 4 quater:
“4/quater
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di 
gravità
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro 
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, 
nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro 
attribuite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, possono realizzare 
con le  risorse previste dalla presente legge e con proprie 
ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto 
alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità 
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli 
interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, 
comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con 
handicap in situazione di gravità.
2. Gli enti di cui sopra possono organizzare servizi e prestazioni 
per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al 
precedente comma per i quali venga meno il sostegno del 
nucleo familiare.
3. Le strutture di cui alla lett. l) e le attività di cui alla lett. 
m) del 
comma 1, dell'art. 4/bis sono realizzate d'intesa con il gruppo di 
lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 e con gli organi collegiali della scuola.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante 
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla 
congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla 
realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio- 
riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, 
promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e 
organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo 
possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui 
all'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il 
funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi 
devono essere idonei a perseguire una costante 
socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative 
dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
7. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti 
pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle 
comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 
1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso 
effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, 
ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica 
destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal D.L. 27 
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 
agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il 
venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente 
legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della 
originaria destinazione urbanistica dell'area”.
7. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente 
art. 4 quinquies:
“4/quinquies
Diritto all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito 
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della 
persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle 
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 
potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, 
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può 
essere impedito da difficoltà di apprendimento ne da altre 
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed 
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi 
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della 
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui 
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione 
dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle 
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale 
insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione 
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato 
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il 
profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed 
affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di 
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le 
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono 
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e 
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona 
handicappata.
6. All’elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale 
seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie 
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli 
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente 
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 
sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di 
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo 
comma, della legge 23 dicembre 1988, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione 
della scuola materna, della scuola elementare e della scuola 
media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, 
temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la 
scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione 
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le 
unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, 
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del 
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i 
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della 
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i 
minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in 
situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità 
della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non 
inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, 
attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle 
attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, 
è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali 
i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche 
gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere 
perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in 
possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia 
un’esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo 
di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto”.
1. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente 
art. 4 sexsties:
“4 sexsties
Integrazione scolastica
 
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle 
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e 
grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto 
previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 
517 e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con 
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi 
e 
con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. 
A 
tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie 
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli 
accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 
2000. n. 267.
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature 
tecniche e di sussidi didattici non che di ogni altra forma di 
ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili 
e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, 
anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi 
funzione di consulenza pedagogica, di produzione e 
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi 
adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del 
piano di studio individuale;
d) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi 
frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità 
sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento 
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle 
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne 
precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, 
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di 
operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di 
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono 
garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di 
docenti specializzati.
4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 
garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le 
iniziative sperimentali, realizzate con docenti di sostegno 
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del 
profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo 
individualizzato.
5. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti 
sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le 
convenzioni di cui alla lett. b) del comma 1, nonché il supporto 
di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle 
università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse 
destinate, dalla ripartizione dei fondi, della presente legge, alla 
copertura degli oneri di cui al presente comma”.
9. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il seguente 
art. 5 bis:
“5/bis
Programma annuale e ripartizione dei fondi
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio Qualità della vita 
predispone il Programma annuale degli interventi sulla scorta 
delle relazioni e delle risultanze dell’anno precedente, 
ripartendo, inoltre le risorse tra gli Enti Locali e le Istituzioni 
scolastiche che hanno attivato gli interventi previsti dalla 
presente legge.
2. Il Programma è sottoposto all’attenzione della competente 
Commissione consiliare per il relativo parere.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il 
Programma viene predisposto entro il 30 settembre 2003”.
10. Alla L.R. 14 settembre 1999, n. 70 viene aggiunto il 
seguente art. 6 bis:
“6/bis
Rifinanziamento
La presente legge viene rifinanziata con uno stanziamento 
annuale di € 305.000, iscritto al Cap. 71518 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio, così ridenominato: 
“Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della 
scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale 
delle persone disabili”e Cap.71614”.

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